Per stabilire se la banca abbia o meno correttamente fatto la segnalazione alla centrale rischi per inadempimento del cliente non basta valutare ex post se, all’esito del giudizio tra correntista e istituto, le eccezioni del cliente si siano rivelate infondate. Bisogna stabilire, prima, se nel momento in cui il cliente si è rifiutato di adempiere le sue ragioni apparissero oggettivamente non fondate e prospettate in buona fede. L’onere della prova grava sul cliente che chiede il risarcimento per illegittima segnalazione.

Allegato Cass. Terza Sez. Civ. n.3130 del 09.02.2021