Con ordinanza n.18522 del 13.07.2018, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice non può fissare termini ex art.195 c.p.c. che ricadano nel periodo feriale – oggi coincidente con il mese agosto – a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione.

Il provvedimento mediante il quale il Giudice fissa termini ex art.195 c.p.c. ricadenti nel periodo feriale è affetto da nullità che, tuttavia, va eccepita, ex art.157 c.p.c., alla prima occasione utile, ovverosia – per quanto concerne i termini assegnati al CTU – durante l’udienza in cui tali termini vengono fissati.

Qualora la nullità del provvedimento non venga eccepita, questa viene sanata e il diritto di eccepirla decade con il termine della suddetta udienza.

Il Collegio ha anche precisato che, qualora i termini fissati dal Giudice violino la sospensione feriale, non vi è una proroga automatica invocabile dalle parti, non essendo possibile un’integrazione del provvedimento reso dal Magistrato.

 

Corte di Cassazione, Ordinanza N.18522 del 13.07.18