Con sentenza n.4518/2014, la Corte di Cassazione sembra sancire il principio della “presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse”, principio in virtù del quale gli istituti di credito non potrebbero eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione dei correntisti con formule diritto del tutto generiche, essendo onerati di provare la natura solutoria dei singoli versamenti che si assume essere non più ripetibili.

Articolo pubblicato sul quotidiano “Il Denaro” del 25.10.2014

Il Denaro- Prescrizione la natura solutoria dei versamenti va provata- 25.10.2014