Sulla scia delle precedenti recenti pronunce, anche la sezione sesta della Corte di Cassazione ha chiarito che “la sussistenza di una peculiare propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione, né della relativa responsabilità; così come non lo è una sua eventuale << abitualità operativa >>”.

La Corte, richiamando la Cassazione n.8333/2018, ha inteso puntualizzare << che un investitore propenda per investimenti rischiosi …. non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli>>.

Peraltro, richiamando in questo caso Cassazione n.10286/2018, la Corte ha chiarito che << tanto più elevato è il rischio dell’investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire >>, anche in presenza di investitori esperti o abituali.

Allegato  Cass. Civ. Sez. 6 n.1159 del 15.06.2020