La sentenza va segnalata per aver ammesso la possibilità di esperire l’azione di ripetizione ex art.2033 c.c. a conto ancora aperto – domanda accoglibile in presenza di rimesse solutorie – con la precisazione che, in tal caso, il giudizio può concludersi unicamente con l’accertamento del saldo, non con una condanna di pagamento fin quando il conto non viene estinto.
Articolo pubblicato sul sito web “NTPlus Diritto – Il Sole 24 Ore”
Rapporti bancari, ammissibile l’azione di ripetizione a conto ancora aperto _ NT+ Diritto
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