Con la recente ordinanza n.13666 del 21.05.2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui l’eventuale sottoscrizione, da parte del correntista, di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate in corso di rapporto non legittima né l’esistenza del credito e la sua quantificazione né, tantomeno, vale a sanare eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla banca.
Articolo pubblicato sul sito web il ” Diritto del Risparmio”
Diritto del Risparmio – Riconoscimento del debito con ricognizione delle condizioni economiche
Scrivi un commento