Con un’importante pronuncia – la n.1890 del 03.11.2020 – la Corte d’Appello di Bari si è espressa sul dibattuto tema della validità, ovvero invalidità, dei contratti di mutuo che prevedono il criterio di ammortamento alla francese elaborato applicando il regime della capitalizzazione composta degli interessi in assenza di esplicita pattuizione contrattuale.
La Corte, mediante la pronuncia in questione, giudica affetta da nullità – per indeterminatezza ex artt.1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione della forma scritta ex art.117, comma 4, TUB – la clausola interessi che prevede l’esplicitazione, in contratto, del solo TAN del rapporto, senza alcuna indicazione né del TAE né del regime finanziario impiegato per l’elaborazione del piano di ammortamento.
Di particolare interesse è quanto rilevato dal Collegio, secondo cui “a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, “che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice””.
La dedotta circostanza, difatti, cela l’applicazione di costi occulti che, in quanto tali, sono certamente illegittimi (la pronuncia, sul tema dei “costi occulti”, richiama la recente sentenza n.8770/2020 resa a SS.UU. dalla Cassazione in tema di contratti derivati).
Non vale a sanare il vizio contrattuale la predisposizione del piano di ammortamento (nel caso affrontato dalla Corte allegato unicamente all’atto di erogazione e quietanza e non anche al contratto di mutuo), “il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di criteri e parametri di calcolo del tasso di interesse mai esplicitati in contratto”.
Dichiarata la nullità della clausola interessi, la Corte ha ritenuto che il rapporto di mutuo dovesse rielaborarsi facendo applicazione del meccanismo di eterointegrazione normativa prevista dall’art.117, comma 7 TUB.
Allegato Sentenza Corte di Appello di Bari n.1890 del 03.11/2020
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