Con una interessante pronuncia, la n.40 del 20.01.2021, il Tribunale di Livorno, correttamente a parere dello scrivente, ha chiarito che il correntista che agisce nei confronti di un istituto di credito per la ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. può – in tema di prescrizione – provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito avvalendosi di elementi documentali rilevabili dagli estratti conto (o da altra documentazione) senza essere onerato di produrre in giudizio il contratto di apertura di credito, che potrebbe anche non essere stato redatto per iscritto.

Sul punto la pronuncia appare particolarmente interessante in quanto chiarisce che, differentemente da quanto sostenuto dalla banca convenuta, non è vero che la Corte di Cassazione, mediante le pronunce gemelle n.27704 e n.27705 del 30.10.2018, avrebbe sostenuto la tesi che il correntista è onerato di fornire la prova dell’esistenza di un rapporto affidativo necessariamente ed unicamente mediante la produzione del contratto in forma scritta.

Nel proprio percorso argomentativo, il Giudice livornese richiama anche la conforme pronuncia della Corte d’Appello di Firenze n.1512/2020.

Tribunale di Livorno, sentenza n. 40 del 20.01.2021