Con sentenza n.10836 del 26 giugno 2026, il Tribunale di Napoli (esecuzioni immobiliari), dopo aver premesso che la mancata indicazione – nel contratto di mutuo – del regime finanziario composto adottato dalla banca per la costruzione del piano di ammortamento del prestito non determina l’indeterminabilità della clausola (solo implicita) avendo il CTU rilevato che il piano di ammortamento allegato al contratto era compatibile unicamente con il regime composto (e non anche con quello semplice), ha comunque accertato la nullità della clausola in discorso per vessatorietà ex artt.33 e 36 C.d.C., giacché trattasi di clausola che determina un evidente squilibrio in capo al mutuatario.
Pertanto, non contemplando i canoni di chiarezza e comprensibilità, la detta clausola va dichiarata nulla in assenza di trattativa individuale.
Il Giudice ha correttamente precisato che – ex art.34, comma secondo, C.d.C. – “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Tuttavia, avendo il Giudice ravvisato l’assenza di tali caratteri (chiarezza e comprensibilità), la declaratoria di nullità per vessatorietà ha involto proprio le condizioni economiche del rapporto.
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