Con sentenza n.9985 del 10.11.2022, il Tribunale di Napoli – sezione imprese – ha chiarito che per le fideiussioni stipulate in epoca successiva al 2005 “in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (ora l’AGCM), che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2,6, 8 dello schema uniforme ABI) – a valere come prova cd. privilegiata – l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità”.

Tribunale di Napoli, sentenza n.9985 del 10.11.2022