Con ordinanza del 27.12.2025, il Tribunale di Padova, accogliendo uno di alcuni motivi di opposizione della parte esecutata, ha sospeso la procedura esecutiva rilevando che la rinegoziazione del contratto di mutuo consacrata in scrittura privata (non autenticata) fa perdere il carattere di titolo esecutivo al contratto originario allorquando in sede di rinegoziazione vengono modificate clausole contrattuali – nell’ispecie quella disciplinante la misura del tasso d’interesse – incidenti sul credito restitutorio.
Secondo il GE, “le pattuizioni successive hanno modificato la portata del credito indicato nell’originario contratto di mutuo, rendendo indispensabile il ricorso all’atto di rinegoziazione per ricostruire l’esatto ammontare del debito, ragione per cui il credito esigibile non è più ricavabile dal solo contratto di mutuo”.

Tribunale di Padova, ordinanza del 27.12.2025