Con sentenza n.488 del 24.02.2022, il Tribunale di Taranto, esprimendosi sulle più importanti questioni in tema di contratti di mutuo, ha finito per rigettare integralmente la domanda attorea.
Di seguito – e per punti – i principi affermati dal Tribunale: 1) nel computo del TEG non vanno ricompresi oneri, pur pattuiti, “non correlati fisiologicamente alla elargizione della somma mutuata e per di più eventuali” (costi per: cancellazione, restrizione o cancellazione d’ipoteca, accollo, rilascio duplicati quietanza, etc.); 2) l’errata indicazione, in contratto, del TAEG non comporta la nullità della clausola – con conseguente necessità di rielaborazione del rapporto al tasso minimo dei bot ex art.117 TUB – tranne che si tratti di finanziamento rientrante nel credito al consumo; 3) è infondata l’eccezione di indeterminatezza della clausola interessi con rinvio al parametro Euribor; 4) i piani di ammortamento alla francese non violano il divieto di anatocismo ex art.1283 c.c..

Tribunale di Taranto, sentenza n.488 del 24.02.2022