Con due sentenze gemelle, la n.9708 e la n.9709 del 27.09.2017, il Tribunale di Milano, esprimendosi sui vizi di natura contrattuale sollevati in riferimento a contratti di leasing, ha stabilito i seguenti principi:

1) non assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina sull’usura. Il ragionamento parte dalla constatazione che il tasso moratorio previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali (art.2 – lettera e) – d. lgs. n.231/2002) è risultato, in taluni periodi, superiore alla soglia di usura, circostanza che dovrebbe necessariamente portare ad escludere l’applicabilità della legge n.108/1996 agli interessi moratori, atteso che “un tasso legalmente stabilito non può essere anche usuraio”. Il Tribunale lombardo, quindi, critica espressamente le diverse conclusioni cui giunge la Cassazione sul tema;

2) i mutuatari non possono eccepire la nullità delle clausole interessi che prevedono l’applicazione del tasso Euribor per violazione della normativa sui cartelli ex legge n.287/1990 in quanto “i destinatari diretti delle norma antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti”;

3) non costituisce illecito la difformità esistente tra il tasso leasing ed il tasso effettivamente praticato (non essendovi un obbligo di indicazione di quest’ultimo saggio), essendo – tale difformità – riconducibile semplicemente al pagamento infrannuale dei canoni.

All. Sentenze Trb.Milano 27.09.2017