Con ordinanza n.4738 del 14.02.2022, la Corte di Cassazione ha (finalmente) chiarito che ai fini delle verifiche da esperirsi ex legge n.108/1996 occorre ricomprendere nel computo del TEG anche gli effetti della capitalizzazione trimestrale. Il tasso d’interesse, dunque, non va considerato nella sua misura nominale ma effettiva. Da questo importante principio dovrebbe discendere un ovvio corollario. Atteso che anche la cms è soggetta a capitalizzazione, occorrerebbe avere riguardo al costo effettivo della cms e non unicamente al suo valore nominale. Nella misura in cui ciò sia condivisibile, occorrerebbe prendere atto che l’unico indicatore veramente utile a misurare la reale onerosità di un contratto di apertura di credito è il TAEG (e non il TEG). Difatti, la formula del TAEG dei rapporti di conto corrente – a differenza di quella del TEG indicata dalla Banca d’Italia – contempla la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi che degli ulteriori oneri.

 

Corte di Cassazione, ordinanza n.4738 del 14.02.2022