Con ordinanza n.5478 del 29.02.2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, nel solco già tracciato mediante precedenti pronunciamenti, ha ribadito i principi di seguito enumerati e illustrati:
1) l’avviso in GU ex art.58 TUB non prova l’esistenza del contratto di cessione;
2) l’estratto ex art.50 TUB non esime la banca dal provare come si sia formato il proprio credito – laddove contestato – neppure se oggetto di successivo piano di rientro;
3) la clausola di pagamento a prima richiesta non basta per qualificare la garanzia quale contratto autonomo, occorrendo altresì la clausola di rinuncia alle eccezioni. In ogni caso, anche il garante autonomo può contestare la violazione di norme imperative.

Articolo pubblicato sul sito web “Diritto del Risparmio”

Diritto del risparmio – La Corte di legittimità nel solco di principi già affermati