Con una interessante decisione, l’ABF – Collegio di Roma – ha chiarito la portata dell’art.117-bis TUB e ha, conseguentemente, sanzionato la banca per aver addebitato al cliente ulteriori oneri e commissioni – in aggiunta alla “commissione disponibilità fondi” – per l’utilizzo della linea di credito.

Articolo pubblicato sul sito web “Diritto del Risparmio” il 21.09.2023

Diritto del risparmio 21.09.2023