Con sentenza n.28 del 13.01.2023, la Corte d’Appello di Bari, esprimendosi sui piani di ammortamento alla francese, ha tenuto distinta l’eccezione di anatocismo da quella concernente l’omessa indicazione del regime finanziario composto impiegato dalla banca per l’elaborazione del piano di ammortamento, ritenendo fondata unicamente tale seconda eccezione.
Essendo oramai noto che il piano di ammortamento può essere sviluppato secondo un duplice regime finanziario (semplice e composto), con un monte interessi che differisce in ragione del tipo di regime finanziario impiegato, la CdA ha ritenuto che la mancata indicazione del regime finanziario, essendo condizione economica del rapporto, rappresentasse violazione del comma quarto dell’art.117 TUB. Talché, la Corte ha disposto la rielaborazione del piano di ammortamento in regime semplice ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Corte d’Appello di Bari, sentenza n.28 del 13.01.2023
In un piano di ammortamento alla francese esistono 2 tipi di Tassi , il Tasso annuo nominale ed il tasso effettivo annuale, che è superiore al primo perché tiene evidenza della rateizzazione dei pagamenti. Più il pagamento è frazionato, più al differenza tra i 2 tassi è ampia. Naturalmente con il pagamento di rate mensili su avrà il massimo differenziale , con il pagamento di rate annuali si azzera la differenza. Ora da, anni ed anni sui CTR è obbligatorio indicare il Taeg, che serve da confrontare con la soglia usuraia da non superare mai. Il Taeg contiene il tan, il tae, e tutte le spese. Detto ciò , visto la presenza del Taeg, indicare il tae è inutile e mabco obbligatorio. Ci sono sentenze in tal senso prodotte dalla Cassazione?
No, ad oggi non esiste alcuna pronuncia di legittimità che imponga l’indicazione del TAE in un contratto di mutuo. Le pronunce di merito che argomentano tale tesi ci arrivano per deduzione, ritenendo che il TAE occorra proprio per dare evidenza di una specifica componente del costo complessivo del rapporto, quella legata, appunto, alla infrannualizzazione del pagamento. Tale voce di costo, ancorché ovviamente ricompresa nel TAEG, non trova mai esplicitazione in un contratto di mutuo, Ciò rappresenta una possibile violazione del quarto comma dell’art.117 TUB.