La Corte di Cassazione, con ordinanza n.18664 del 03.07.2023, ha confermato il principio, già espresso con precedente provvedimento n.4321/2022, secondo il quale l’indicazione in un contratto di conto corrente di un valore del TAE creditore identico al TAN (creditore) rende invalida la clausola anatocistica.

Articolo pubblicato sul sito web de “Il Denaro” il 13.07.2023

Il Denaro – Corte di Cassazione condizioni di validità della pratica anatocistica