Con ordinanza n.17982 del 22.06.2023, la Corte di Cassazione ha risolto una annosa questione concernente soprattutto le verifiche in tema di prescrizione nell’ambito dei giudizi di ripetizione aventi ad oggetto rapporti di conto corrente bancario.
Gli ermellini, difatti, hanno chiarito che il correntista, onde dar prova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, non è affatto tenuto all’esibizione in giudizio del contratto in forma scritta, potendosi, l’esistenza dell’apertura di credito, ben rilevarsi dalla ulteriore documentazione (quindi quella contabile – estratti conto – ed accessoria, quale la visura della Centrale dei Rischi).
Gli ermellini hanno rilevato da un lato che il contratto di apertura di credito non necessita della forma scritta allorquando quello di conto corrente già ne contenga la disciplina, dall’altro lato che le nullità di cui all’articolo 117, comma primo, TUB sono nullità di protezione ex art.127 TUB e dunque non possono essere fatte valere dalla banca, che di certo non può beneficiare della mancata esibizione in giudizio del contratto di apertura di credito.
Tornando, poi, al caso in cui il contratto di conto corrente già contempli la disciplina dell’apertura di credito, la Cassazione ha anche chiarito che la mancata indicazione, nel contratto di conto corrente, del tasso debitore applicabile all’apertura di credito non equivale a mancata disciplina dell’apertura di credito, quanto piuttosto al mancato preventivo accordo sulla specifica condizione economica, cui dovrà supplirsi con il criterio di eterointegrazione sancito dai commi 4 e 7 dell’art.117 TUB.
Corte di Cassazione, ordinanza n.17982 del 22.06.2023
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