La Corte di Cassazione, con ordinanza n.18664 del 03.07.2023, ha confermato il principio, già espresso con ordinanza n.4321/2022, secondo il quale l’indicazione, in un contratto di conto corrente, di un valore del TAE creditore identico al TAN rende invalida la clausola anatocistica.

Corte di Cassazione, ordinanza n.18664 del 03.07.2023