Con ordinanza n.26522 del 14.09.2023, la Corte di Cassazione ha confermato due importanti principi già espressi in ordine alle verifiche in tema di usura con riguardo ai rapporti di mutuo.
Il primo concerne la non rilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del computo del TEG.
La seconda, di contro, attiene alla necessità di ricomprendere nel TEG anche gli oneri assicurativi. Su tale ultimo aspetto, la Corte, facendo espresso richiamo a propri precedenti, ha ribadito che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte…..ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’articolo 644, comma 4 c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.26522 del 14.09.2023