Con ordinanza n.27545 del 28.09.2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi:
1. “secondo consolidato orientamento di questa Corte (peraltro puntualmente richiamato: Cass. n. 1954 del 2009 e n. 28660 del 2013), nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell’opposizione, è senz’altro ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo inferiore, con la conseguenza che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo che revochi il decreto ingiuntivo ed emetta sentenza di condanna per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto”. E’ dunque stato respinto il motivo di ricorso degli opponenti (anche appellanti e ricorrenti in Cassazione), secondo i quali i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, non avendo la banca fatto domanda di pagamento dell’eventuale minore importo che fosse comunque risultato a proprio credito.
2. I fideiussori, al fine di paralizzare – integralmente o parzialmente – la pretesa creditoria della banca non possono spiegare domanda riconvenzionale onde portare in compensazione del proprio debito un controcredito riveniente da profili di nullità concernenti altri rapporti giuridici facenti capo al debitore principale, trattandosi di azione proponibile unicamente da questi;
3. “i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.27545 del 28.09.2023