Con ordinanza n.28824 del 17.10.2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che non c’è indeterminatezza del tasso d’interesse – né dunque violazione dell’art.117 TUB – laddove “i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica”. Nel caso di specie, dunque, è stata esclusa la nullità della clausola interessi di un contratto di leasing essendo state espresse “in modo ben definito” le modalità di rimborso del finanziamento, “con la precisazione, tanto dell’ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numero e della relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto”.
Corte di Cassazione, ordinanza n.28824 del 17.10.2023
Scrivi un commento