Con ordinanza n.34889 del 13.12.2023, la Corte di Cassazione ha espresso due importanti principi, uno in favore degli istituti di credito; l’altro, di contro, favorevole ai mutuatari.
Mediante il primo, la Corte ha stabilito che “la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto “l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n.17187; Cass. 14/12/2022, n.4597)”.
La Suprema Corte ha però anche chiarito che, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor, è affetta da nullità la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al ridetto saggio Euribor anche se l’istituto mutuante non rientra tra quelli sanzionati per aver preso parte all’intesa manipolativa.

Corte di Cassazione, ordinanza n.34889 del 13.12.2023