Con ordinanza n.34889 del 13.12.2023, la Corte di Cassazione ha espresso due importanti principi, uno in favore degli istituti di credito; l’altro, di contro, favorevole ai mutuatari.
Mediante il primo, la Corte ha stabilito che “la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto “l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n.17187; Cass. 14/12/2022, n.4597)”.
La Suprema Corte ha però anche chiarito che, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor, è affetta da nullità la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al ridetto saggio Euribor anche se l’istituto mutuante non rientra tra quelli sanzionati per aver preso parte all’intesa manipolativa.
Corte di Cassazione, ordinanza n.34889 del 13.12.2023
Io avevo un mutuo variabile in quel periodo, posso fare domanda?
Buongiorno, si può sicuramente valutare.
Saluti
E chi valuta? esistono dei professionisti? un indirizzo mail a cui scrivere?
Salve, noi siamo uno studio specializzato se vuole può inviare una email al seguente indirizzo: segreteria@vecchiepartners.it
Buongiorno, per chi ha stipulato il mutuo a tasso variabile nell’anno 2011 rientra in questa casistica, grazie.
Salve.
Allo stato attuale vanno attenzionati i contratti di mutuo a tasso variabile stipulati sino a maggio 2008.
Ovviamente non si può escludere un’estensione anche a quelli stipulati successivamente laddove la giurisprudenza dovesse mutare.