Con ordinanza n.36404 del 29.12.2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ulteriormente approfondito una questione già esaminata, chiarendo che la penale di estinzione anticipata non può essere cumulata agli interessi corrispettivi ai fini della verifica delle soglie di usura.
Secondo gli ermellini, difatti, il “principio di omnicomprensività”, “in ragione del quale ai fini di stabilire se l’operazione risulti in linea o meno con i tassi soglia occorre avere riguardo alle “remunerazioni a qualsiasi titolo” (art. 644, comma 4, cod. pen.) o “a qualunque titolo” (art. 1, comma 1, d.l. 394/2000) previste dal regolamento pattizio”, “deve correlarsi al principio di simmetria, di guisa che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303), come si è da tempo chiarito con riguardo alla cumulabilità tra interessi corrispettivi, che hanno una funzione remunerativa, ed interessi moratori che hanno una funzione di penale per l’inadempimento (Cass., Sez. III, 20/05/2020, n. 9237)”.
“Deriva da ciò l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi, atteso non solo, che, come bene ha detto la Corte d’Appello, vi è alternatività tra l’una e gli altri, postulando la prima l’estinzione del rapporto la cui continuità è invece presupposta dai secondi, ma perché è proprio la natura di penale per il recesso, che incarna la commissione di estinzione anticipata, ad escludere che essa possa computarsi ai fini della verifica di non usurarietà. «La commissione in parola», si legge esaustivamente nel precedente richiamato, « non è infatti collegata, se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello, sicché non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2- bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella»”.
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