Con ordinanza n.7243 del 18.03.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che la società che cura il service per conto della cessionaria del credito non è necessario che sia iscritta all’albo di cui all’art.106 TUB.
Secondo la Corte, “l’eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.7243 del 18.03.2024