Con ordinanza n.27362 del 19.09.2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi già in precedenza enunciati dalla Corte di legittimità.
Il primo attiene all’eccezione di disconoscimento – formulata dal correntista – delle proprie apparenti sottoscrizioni apposte su moduli dispositivi di operazioni di prelevamento dal conto corrente (ma ovviamente il principio enunciato dalla Corte è valido per qualsiasi sottoscrizione).
La seconda, invece, concerne l’onere della prova da fornire onde dar conto del saldo debitore risultante dal primo estratto conto versato in atti.

Articolo pubblicato sul sito web de “Il Denaro” il 09.01.2024

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