Con ordinanza n.105 dell’08.01.2024, il Tribunale di Asti ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo – assistito da garanzia pubblica – per violazione degli artt.1343 e 1418 c.c., nonché dell’art.41 Cost..
Secondo il Giudice, difatti, il mutuo era stato scientemente concesso a società insolvente – al fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie – al solo scopo di acquisire la garanzia pubblica.
Di seguito si riporta il “passaggio” in cui si motiva la decisione.
“La consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito. La funzione concreta del negozio, infatti, non è l’erogazione immediata di una somma con assunzione del rischio circa la sua integrale restituzione a fronte dell’impegno del mutuatario al rimborso rateale e neppure la concessione di una dilazione degli obblighi restitutori di un finanziamento già erogato mediante stipulazione di nuove e più sopportabili condizioni, perché, per entrambi i negozi, è assente la stessa astratta possibilità che la restituzione avvenga.

La vera causa concreta dell’operazione negoziale è l’assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito”.

Tribunale di Asti, ordinanza n.105 del 08.01.2024