Con sentenza dello scorso 3 ottobre, il Tribunale di Milano ha accertato la persistenza della condotta anticoncorrenziale in tema di contratti di fideiussione sottoscritti in epoca assai successiva al noto provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia. Peraltro, la condotta illecita, nel caso di specie, è stata accertata con riguardo a fideiussioni specifiche.
Di seguito i passaggi più rilevanti della pronuncia.
“Gli opponenti hanno eccepito la nullità, in via subordinata parziale, per violazione della disciplina antitrust delle fideiussioni da loro prestate in favore della banca e nell’interesse di s.r.l. in data 28/6/2016 e in data 23/12/2014. Tuttavia, parte attrice ha opportunamente prodotto decine di copie di fideiussioni specifiche, rilasciate da varie banche e coeve a quelle poste a base dell’ingiunzione ai garanti. L’esame di tale documentazione dimostra che nel periodo 2014 – 2016 esisteva un uso uniforme da parte delle banche di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva tutte e le tre clausole sopra evidenziate e cioè la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.
(…)Come si vede, si tratta di uno schema contrattuale usato da banche di dimensioni diverse e distribuite su tutto il territorio nazionale. Ovviamente si tratta di garanzie rilasciate in favore di banche terze e questo elemento non inficia il valore probatorio della documentazione – come erroneamente ritenuto dall’opposta, che non ha tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie prodotte. – ma è proprio alla base della rilevanza probatoria dei documenti. A questo punto, la valutazione già operata dall’autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus può essere replicata anche per la fideiussione specifica”.
Tribunale di Milano, sentenza n.7526 del 03.10.2023
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