Con sentenza del 7 giugno 2022, il Tribunale di Napoli si è espresso su alcuni temi usualmente affrontati nelle cause tra banche e correntisti. Di seguito se ne fornisce una sintesi.

Il Magistrato partenopeo ha ritenuto che il tasso d’interesse per “fido 101” – indicato nel contratto di accensione del conto – non possa validamente disciplinare l’apertura di credito “perché tale dizione è troppo generica”.

In ordine alla prova dell’esistenza del fido, il Magistrato, in stretta osservanza dell’art.127 Tub, ha ritenuto irrilevante la mancata produzione del contratto in forma scritta, potendosi desumere, l’esistenza del fido, dalla disamina degli estratti conto e della visura della centrale rischi.

Inoltre il Magistrato ha giudicato invalida la clausola anatocistica perché la norma contrattuale disciplinante la capitalizzazione reciproca – l’art.7 del contratto – risulta approvata specificamente unitamente ad altre clausole contrattuali ma, a differenza di queste ultime, in assenza di un seppur minimo richiamo al suo contenuto.

Il Giudice ha rigettato le domande attoree in tema di usura e ius variandi in quanto del tutto generiche.

Tribunale di Napoli, sentenza del 07.06.2022