Con ordinanza n. 35605 del 20.12.2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha trattato, ancora una volta, il tema dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito promosse dal correntista contro la banca.

Nel caso di specie, è importante chiarirlo, la società correntista – attore in ripetizione – aveva richiesto la condanna della banca “alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in proprio danno, previa declaratoria della nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente intercorsi tra le parti, contratti che prevedevano l’applicazione di interessi non definiti nel tasso debitore, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi e l’addebito di commissioni di massimo scoperto pure indeterminate nel loro ammontare”.

Articolo pubblicato sul sito web “Diritto del Risparmio”

Diritto del risparmio – La Corte di Cassazione a chi compete la produzione in giudizio del contratto