Con provvedimento del 24.01.2024, il Tribunale di Arezzo, riqualificando la tardiva opposizione promossa ex art.615, comma 2 cpc, quale “sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del GE di controllo della legittimità della procedura”, ha sospeso le attività di vendita rilevando che il soggetto incaricato della riscossione del credito non è iscritto all’albo ex art.106 TUB, essendo insufficiente l’iscrizione all’albo ex art.115 TULPS. Il Magistrato, nello specifico, ha chiarito che la cessionaria del credito non è tenuta all’iscrizione nell’albo ex art.106 TUB ma che vi è tenuto il soggetto incaricato della riscossione, sebbene poi questi possa delegare l’attività ad altro soggetto non iscritto.
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